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DPF017/31 del 22/11/2016

La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte nei paesi industrializzati e rappresenta il 60-70% di tutti i decessi per cause cardiovascolari (in Italia, circa 60 mila casi all’anno). Se il ritmo cardiaco non viene ristabilito velocemente, la morte sopraggiunge in pochi minuti e danni cerebrali irreversibili possono manifestarsi dopo appena 5 minuti. E’ quindi vitale intervenire immediatamente utilizzando un defibrillatore, che consente al cuore di riprendere il ritmo cardiaco regolare. Il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (abbreviato in DAE, dizione estesa agli apparecchi automatici e semiautomatici) consente, una volta sondata l’esistenza di un ritmo defibrillabile, di ristabilire la regolarità del battito cardiaco senza bisogno di fare diagnosi cliniche. La legge 120 del 3 aprile 2001 ha definito le modalità di utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero, sia per il personale sanitario non medico che per quello “laico” (non sanitario) che abbia ricevuto idonea formazione. La Legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” ha inteso favorire una progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli scali aeroportuali, portuali e ferroviari e sui mezzi di trasporto. Con Decreto 26 giugno 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28.06.2017) è stato confermato l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2017, di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche. I soggetti menzionati assolvono all’obbligo: 1) utilizzando un impianto sportivo dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; 2) assicurando la presenza di una persona formata all’uso del dispositivo durante le gare e, in generale, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive. Associazioni e società sportive hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare, la presenza del DAE nell’impianto, la regolare manutenzione e funzionamento dello stesso, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato E del Decreto 24 aprile 2013. La mancanza del DAE determina l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva. L’obbligo non riguarda le gare, organizzate da società o associazioni sportive dilettantistiche, con ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A del Decreto 26 giugno 2017  o svolte al di fuori degli impianti sportivi.
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